Provincia autonoma di Trento

Le Misure previste dal Protocollo Bis

In questa sezione puoi consultare le informazioni relative al precedente Protocollo bis. Le informazioni contenute in questa sezione hanno esclusivo valore di consultazione.
Il testo del Protocollo per il contenimento degli effetti negativi causati causati dal perdurare dell’emergenza sanitaria COVID-19 e la promozione della ripresa economica del Trentino (Protocollo bis) è stato approvato con Deliberazione di giunta provinciale n. 2278 del 22 dicembre 2020. Consulta  qui  il testo.

Le misure attivate da #ripresatrentino sono: la sospensione delle rate del mutuo/canoni leasing o la rinegoziazione di operazioni in essere; l'attivazione di linee di finanziamenti “Plafond Ripresa Trentino” a favore di operatori economici e un servizio di supporto e consulenza gratuita sulle misure attuate.

Vedi qui sotto i dettagli delle misure attivabili e l'elenco dei soggetti attuatori

Banche ed Intermediari finanziari aderenti possono riconoscere ai Beneficiari che abbiano fatto richiesta ai sensi del Protocollo previgente o che ne facciano specifica richiesta la sospensione delle rate di mutui / canoni di leasing in essere alla data del 31 gennaio 2020 - consentendo l’opzione tra la sospensione dell'intera rata o quella della sola quota capitale - sino al dodicesimo mese dalla data di concessione e, comunque, nel rispetto della tempistica e dei limiti massimi consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di emergenza sanitaria COVID-19 o dagli accordi tra ABI e rappresentanti delle categorie economiche, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario per tutte le rate comprese nei seguenti periodi:

  1. per moratorie concesse ai Beneficiari che presentano i requisiti di accesso alle misure previste dall’art. 56 del D.L. n. 18/2020, come convertito dalla L. n. 26/2020, la sospensione può ricomprendere le rate con scadenza entro il 31.01.2021 per aziende operanti in qualsiasi settore, o entro il 31.03.2021 per le sole società operanti nel settore turistico, meglio individuate con i codici Ateco 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 79.11, 79.12, 79.90. Le predette scadenze dei periodi di moratoria sono state determinate dal D.L. n. 104/2020 come convertito dalla L. n. 126/2020 e in caso di ulteriore proroga delle stesse in forza di futuri provvedimenti normativi, tali proroghe si intendono automaticamente recepite anche nel presente Protocollo;
  2. per moratorie concesse ai Beneficiari che presentano i requisiti di accesso alle misure previste nell’Accordo tra ABI e rappresentanti delle categorie economiche del 15.11.2018, successivamente integrato con Addendum del 06.03.2020 e con ulteriore Addendum del 21.05.2020, la sospensione può ricomprendere le rate con scadenza nei 12 mesi successivi alla data di concessione della moratoria;
  3. per moratorie concesse a soggetti che presentano i requisiti di accesso al beneficio previsti da iniziative di supporto definite in via autonoma dalle singole Banche o Gruppi bancari, la sospensione può ricomprendere il più alto numero di rate previsto da tali iniziative, per durate anche superiori ai 12 mesi previsti dall’Accordo ABI citato al punto precedente. 

In alternativa, Banche e Intermediari finanziari aderenti, su richiesta, possono riconoscere  agli Operatori economici che presentano i requisiti per accedere ai benefici previsti dall’Accordo tra ABI e rappresentanti delle categorie economiche del 15.11.2018, come successivamente integrato con Addendum del 06.03.2020 e con ulteriore Addendum del 21.05.2020, la rinegoziazione dei mutui mediante l’allungamento della durata del piano di ammortamento. Tale allungamento è ammesso fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento alla data della presentazione della domanda, mantenendo invariate le modalità di calcolo previste nel contratto ed il tasso originario

Attenzione!
La richiesta di attivazione di una delle due opzioni (sospensione o rinegoziazione) non può essere attivata attraverso la piattaforma dedicata.

Banche, Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige ed Intermediari finanziari aderenti al Protocollo si impegnano a rendere disponibili ai Beneficiari - a partire dal 18 gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 - linee di finanziamento chirografarie a tasso fisso per i primi 24 mesi, per concorrere al fabbisogno (relativo a costi del personale, investimenti e/o a capitale circolante con esclusione di debiti/contenziosi fiscali coerentemente alla regolamentazione del FCG applicabile) per l’emergenza COVID-19.

I Beneficiari che attiveranno linee di finanziamento con le Banche e gli Intermediari finanziari aderenti e linee di finanziamento con il Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige riceveranno un contributo in conto interessi dalla Provincia, determinato in ragione dei 24 mesi di durata dei finanziamenti.

Banche e intermediari finanziari aderenti al Protocollo si impegnano a fornire agli operatori economici supporto e consulenza gratuita limitatamente alla preparazione di quanto necessario per le richieste di sospensione delle rate/rinegoziazione, di finanziamenti Plafond Ripresa Trentino e di attivazione della garanzia del Confidi.

In relazione alla misura di sospensione rate o rinegoziazione, qualora i finanziamenti risultino assistiti da garanzia Confidi, quest’ultima permane valida e confermata sino alla nuova scadenza; tale variazione non comporta alcun onere aggiuntivo per le imprese. Nel caso in cui la rinegoziazione sia accompagnata da nuovo finanziamento che preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, il nuovo finanziamento è assistito da garanzia del Confidi nella misura massima consentita dalla normativa vigente e dalle caratteristiche dell’operazione.

In relazione alla misura Plafond Ripresa Trentino, i Confidi, una volta completata positivamente l’istruttoria, si impegnano a fornire la garanzia nella misura massima consentita dalla normativa vigente e dalle caratteristiche dell’operazione al finanziamento concesso ai Beneficiari, nonché ad attivare l’operatività del Fondo Centrale di Garanzia PMI. A tali operazioni non sarà applicata alcuna commissione. Ferma restando l’esclusione del rilascio di garanzie in favore delle imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”, una volta attivata l’operatività del Fondo Centrale di Garanzia PMI in relazione alle previsioni di cui all’art. 13 del DL n. 23/2000, il Confidi si impegna a valutare il proprio intervento anche a favore degli operatori economici che presentino, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020, nonché ad altre situazioni specificatamente indicate nel citato art. 13 (imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis della Legge fallimentare, ecc.).

Per le operazioni a valere sul Plafond Ripresa Trentino al FSTAA potrà essere riconosciuta la garanzia nella misura massima consentita dalla normativa vigente e dalle caratteristiche dell’operazione a condizioni da concordare, tenuto anche conto della gratuità dell’intervento del Fondo Centrale di Garanzia PMI ai sensi dell’art. 49 del D.L. n. 18/2020.

In caso le parti convengano, alla scadenza delle linee di finanziamento a valere sul Plafond Ripresa Trentino, la rateizzazione del rimborso, il Confidi concederà la garanzia per tutta la durata del piano di ammortamento ad una commissione massima pari allo 0,5% dell’importo garantito; resta inteso che le commissioni massime del Confidi verranno azzerate qualora fosse disposta la gratuità dell’intervento del Fondo Centrale di Garanzia.

Al fine di assicurare la massima celerità, le Banche hanno la facoltà di adottare i propri provvedimenti di erogazione fin dal momento della comunicazione di avvenuta delibera di concessione della garanzia da parte del Confidi e quindi anche nelle more della comunicazione di accettazione dell’intervento da parte del Fondo Centrale di Garanzia PMI, rimanendo efficace la garanzia del Confidi nel rispetto delle convenzioni in essere.

Al 14 gennaio 2021, risultano i seguenti soggetti aderenti al Protocollo bis

  Banche/Intermediari aderenti Sospensione rate Rinegoziazione mutui Fondi di rotazione Fondo Ripresa Trentino Supporto e consulenza gratuita
  CASSA CENTRALE BANCA (*) SI SI SI SI SI
  MEDIOCREDITO TAA (**) SI SI NO SI SI
  FONDO STRATEGICO TAA  NO NO NO SI NO
  SPARKASSE (***) SI SI SI SI SI
  VOLKSBANK SI SI SI SI SI
  BANCA VALSABBINA SI SI SI SI SI
  CREVAL NO SI NO NO SI
  COOPERFIDI Garanzie a copertura delle operazioni attivate ai sensi del Protocollo bis
  CONFIDI TRENTINO IMPRESE Garanzie a copertura delle operazioni attivate ai sensi del Protocollo bis

(*) Gruppo Cassa Centrale - Credito Cooperativo Italiano - Elenco Casse rurali aderenti:

  • La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella
  • Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana
  • Cassa Rurale Alta Valsugana
  • Cassa Rurale Altogarda
  • Val di Fiemme Cassa Rurale
  • Cassa Rurale di Ledro
  • Cassa Rurale di Rovereto
  • Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona, Val di Cembra
  • Cassa Rurale Val di Non
  • Cassa Rurale Novella Alta Anaunia
  • Cassa Rurale Rotaliana e Giovo
  • Cassa Rurale Dolomiti di Fassa, Primiero e Belluno
  • Cassa Rurale Val di Sole
  • Cassa Rurale Vallagarina
  • Cassa Rurale Valsugana e Tesino

(**) Mediocredito TAA aderisce al Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1 e BANCHE 3

(***) Sparkasse non è operativa nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca/itticoltura per quanto attiene al Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2 BIS

Plafond Ripresa Trentino

In questa sezione puoi consultare una sintesi delle caratteristiche principali delle linee di finanziamento “Plafond Ripresa Trentino” contenute nel Protocollo bis: 

 

Linea di finanziamento Operatore economico Importo massimo del finanziamento (€) Durata base (mesi) Tasso fisso max primi 24 mesi

Contributo max 

Provincia per 24 mesi

Banche 1 Con garanzia CONFIDI fino a 300.000 (*) 24 0,40% 0,40%
Banche 2 Senza garanzia Confidi fino a 30.000 24 0,60% 0,60%
Banche 2 bis (°) Con garanzia Fondo Centrale di Garanzia(') fino a 30.000 24

0,60%

 

0,60%
Banche 3 Con garanzia CONFIDI da 300.000 fino a 1.250.000 24 0,85% 0,35%
FSTAA Imprese più strutturate da 600.000 fino a 1.500.000 24 0,85% 0,35%

(*) Incrementabile del 50% in caso di necessità di anticipare le risorse della cassa integrazione ex art. 19 del D.L. 17.03.20, n. 18.

(°) Attivabile, nel corso dell’istruttoria, a cura dell’istituto di credito

(') Con garanzia Cooperfidi se operatore economico agricolo

NB: L’importo massimo del finanziamento della Linea Banche 1, della Linea Banche 3 e della Linea FSTAA dovrà comunque risultare non superiore al 50% del fatturato dell’esercizio 2019 (esercizio 2018 se non approvato il Bilancio 2019; ovvero dichiarazione fiscale qualora l’operatore economico non sia tenuto alla approvazione/deposito del bilancio ovvero tutte le dichiarazioni LIPE operazioni attive dell’anno 2019 ovvero dalla dichiarazione IVA per le imprese agricole).

Il contributo annuo in conto interessi della Provincia sarà liquidato, mediante bonifico bancario eseguito dalla Provincia sul conto corrente intrattenuto dal Beneficiario presso il soggetto finanziatore, ovvero per il FSTAA sul conto corrente presso cui è stato accreditato il finanziamento, e riportati nella comunicazione di avvenuta erogazione.

Il contributo provinciale coprirà il 100% degli interessi passivi nel caso in cui gli Operatori Economici abbiano attivato le seguenti linee di finanziamento: Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1, Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2 e Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2 bis. Considerate dimensioni e caratteristiche delle altre due linee di finanziamento, i contributi relativi alle operazioni sul Plafond Ripresa Trentino BANCHE 3 e Plafond Ripresa Trentino FSTAA copriranno la quota di interessi pari allo 0,35%; gli oneri connessi alla quota residua dei questi interessi passivi resteranno in capo al Beneficiario.

In ogni caso, il contributo in conto interessi della Provincia è limitato i.) agli interessi effettivamente dovuti dall’Operatore Economico e ii.) ai primi 24 mesi a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento. Il contributo provinciale è previsto anche per gli Operatori economici che chiedono un finanziamento integrativo a completamento dell’importo massimo previsto per ciascuna linea di finanziamento.

I beneficiari

Il finanziamento “Plafond Ripresa Trentino” e il relativo contributo provinciale in conto interessi, può essere chiesto dagli operatori economici che, in qualsiasi forma, esercitino imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA attiva che hanno subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza legata al Covid-19. 

Verifica se hai i requisiti

Per attivare o integrare un finanziamento “Plafond Ripresa Trentino”, la tua attività economica:

  • deve avere sede legale o una delle unità operative nel territorio della Provincia al 24 marzo 2020
       
    Attenzione
    questo requisito si riferisce al soggetto richiedente oppure al soggetto economico preesistente, nel caso in cui dopo la data del 24 marzo 2020 siano intervenute operazioni di trasferimento dell’azienda o trasformazione societaria
  • deve aver subito un impatto negativo a seguito dell’emergenza epidemiologica legata al COVID-19 nel corso del periodo di osservazione, ossia una riduzione di almeno il 10% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente:
    - del fatturato e/o dei compensi;
    - dell'andamento delle presenze e/o degli arrivi;
    - delle prenotazioni / degli ordinativi fatti;
    - degli incassi da vendite/prestazioni;

    Attenzione
    Il “periodo di osservazione” va dal primo marzo 2020 all’ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda e non può superare i 12 mesi. 
    Per gli operatori economici operanti da meno di un anno il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo che va dal primo marzo 2020 all’ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda, e il valore medio mensile dei mesi di effettiva operatività antecedenti al mese di marzo 2020

  • non deve avere esposizioni debitorie, alla data del 31 dicembre 2019, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi

    Attenzione:
    Sono comprese le imprese che al 31 dicembre 2019 non evidenziavano esposizioni deteriorate, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a causa del COVID-19.
    Completata la verifica formale dei requisiti, sarà l’ente finanziatore a valutare in via esclusiva l’opportunità di concedere il  finanziamento alla tua attività economica.
    Nel caso in cui nel periodo di osservazione siano intervenute delle operazioni di trasferimento d’azienda o di trasformazione societaria, i valori del periodo sono computati pro quota.

   
Hai già ottenuto un finanziamento “Plafond Ripresa Trentino”?
  • Se non hai già ottenuto un finanziamento “Plafond Ripresa Trentino”, puoi presentare una sola domanda per attivare il finanziamento e per richiedere il relativo contributo provinciale.
  • Se invece hai già ottenuto un finanziamento “Plafond Ripresa Trentino” in virtù del Protocollo approvato con DPG 392/2020 e ss.mm.ii. puoi presentare una sola domanda di integrazione del precedente finanziamento a completamento dell’importo massimo previsto da ciascuna linea di finanziamento. Anche in questo caso è previsto il contributo provinciale in conto interessi.