Provincia autonoma di Trento

FAQ 

 

A partire dalle ore 14 del 16 marzo 2022 e fino alle ore 17 del 31 maggio 2022, gli operatori economici potranno presentare domanda di finanziamento a Banca/Intermediario Finanziario/FSTAA aderenti utilizzando la piattaforma “Ripresa Trentino” e dichiarando, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti previsti.

La valutazione in merito all'opportunità o meno di accordare il finanziamento è rimessa in via esclusiva in capo all'ente finanziatore. Verifica qui i passi per presentare domanda di finanziamento e ricorda che puoi richiedere ulteriori informazioni presso gli sportelli degli Istituti bancari aderenti al Protocollo quater.

No. Gli Operatori Economici non devono aderire al Protocollo. 

Sono le Banche/Intermediari ad aderire al Protocollo. Verifica qui se la tua Banca ha aderito ed è quindi  tra i soggetti attuatori

L'impatto negativo è riscontrato al ricorrere di una delle seguenti situazioni:

  • riduzione di almeno il 10% del fatturato e/o dei compensi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
     
  • riduzione di almeno il 10% dell'andamento delle presenze e/o degli arrivi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
     
  • riduzione di almeno il 10% delle prenotazioni / degli ordinativi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
     
  • riduzione di almeno il 10% degli incassi da vendite/prestazioni nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

Per determinare l’impatto negativo occorrerà confrontare quanto registrato nel periodo di osservazione con quanto registrato nel corrispondente periodo dell’anno precedente.

Esempio: l’impatto negativo dovuto alla riduzione del 10% del fatturato si ottiene dal confronto tra il fatturato registrato nel periodo di osservazione, ossia nell’intervallo temporale che va dal 01.03.2020 al 28.02.2021, con il fatturato registrato nel corrispondente periodo dell’anno precedente, ossia nell’intervallo temporale che va dal 01.03.2019 al 28.02.2020.

Per gli operatori economici che al 24 marzo 2020 erano operanti da meno di un anno, il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel periodo che va dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021 e il valore medio mensile registrato dei mesi di effettiva operatività antecedenti al mese di marzo 2020.

Sì, possono attivare il Plafond Ripresa Trentino anche i liberi professionisti titolari di partita iva attiva.

Le misure trovano applicazione a beneficio di operatori economici che, in qualsiasi forma, esercitano imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita iva attiva.

Relativamente alle tipologie di interventi del Plafond Ripresa Trentino la Provincia riconosce un contributo per l’abbattimento degli interessi delle linee di finanziamento. In particolare, per:

  • Plafond Ripresa Trentino Banche 1: il contributo in conto interessi della Provincia coprirà l’ammontare degli interessi passivi (al massimo lo 0,50%);
  • Plafond Ripresa Trentino Banche 2 e 2 bis: il contributo in conto interessi della Provincia coprirà l’ammontare degli interessi passivi (al massimo lo 0,70%);
  • Plafond Ripresa Trentino Banche 3: il contributo in conto interessi della Provincia coprirà una quota interessi - pari allo 0,45% - rimanendo in capo all’Operatore Economico la quota di interessi residuale;
  • Finanziamenti del Fondo Strategico Trentino Alto Adige: il contributo in conto interessi della Provincia coprirà una quota interessi - pari allo 0,45% - rimanendo in capo all’Operatore Economico la quota di interessi residuale.

Il contributo in conto interessi è limitato ad un periodo di 24 mesi.

Il contributo provinciale va richiesto al momento della domanda di attivazione di finanziamento a valere sul Plafond Ripresa Trentino da perfezionarsi tramite piattaforma informatica.

La Provincia ha assegnato all’ Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE) il ruolo di soggetto responsabile per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all’art. 11 della L.P. n. 2/2020, nonché delle successive verifiche di competenza.

APIAE erogherà il contributo in un’unica soluzione alla scadenza del 12° mese di avvenuta erogazione del finanziamento, una volta svolti tutti gli adempimenti necessari. La liquidazione del contributo è relativa ai primi 24 mesi del finanziamento. La concessione del contributo è comunque subordinata all’avvenuta erogazione del finanziamento da parte della Banca, Intermediario finanziario o FSTAA.

Al seguente link è possibile consultare una tabella con i vari soggetti tecnici da contattare a seconda dell'oggetto della richiesta di chiarimento/assistenza.

Non è ammesso l’utilizzo delle risorse Ripresa Trentino per estinguere linee di credito o mutui in essere prima del 1 marzo 2020 in quanto non riconducibili all’emergenza che Ripresa Trentino intende fronteggiare. Le linee di finanziamento Ripresa Trentino sono rese disponibili al fine di concorrere al fabbisogno per l’emergenza COVID-19 relativo a costi del personale, investimenti e/o capitale circolante (con esclusione di debiti/contenziosi fiscali pregressi e comunque coerentemente alla regolamentazione del Fondo Centrale di Garanzia)

Sì. Alla scadenza del 24^ mese, potrai rimborsare interamente il finanziamento, senza oneri o vincoli di qualsiasi natura; al fine di evitare il perfezionamento di più contratti, se intendi rimborsare a rate il finanziamento decorso il 24^ mese, le Banche possono proporre il perfezionamento di un contratto che, fin dall'origine, preveda: 

  1. per i primi 24^ mesi il pagamento dei soli interessi passivi;
  2. la facoltà di rimborsare in unica soluzione l'intero finanziamento al 24^ mese (senza oneri o vincoli di qualsiasi natura);
  3. per il periodo successivo ai primi 24^ mesi il rimborso del finanziamento a rate in 6 anni, con indicazione del tasso di interesse applicato entro i limiti massimi prescritti dal Protocollo.

Fermo restando che per entrambe le linee ricorrono il medesimo importo massimo (30.000€), il medesimo tasso fisso massimo (0,70%) e la medesima durata massima (15 anni), la principale differenza tra la linea BANCHE 2 e la linea BANCHE 2 BIS riguarda la garanzia: mentre per la Linea 2 le garanzie / tutele sono rimesse alle intese tra le Parti, nella Linea 2 bis il finanziamento è assistito dalla garanzia diretta del 80% rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, qualora l’operatore economico possieda i requisiti per accedere ai finanziamenti previsti dall’art. 13, comma 1, lettera m) del D.L. n. 23/2020, come convertito dalla L. n. 40/2020, comprese le ultime modifiche introdotte dal D.L. 73/2021 come convertito dalla L. 106/2021, nonché dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

E’ la banca che, nel corso della sua istruttoria, potrà attivare tale linea di finanziamento. In sede di presentazione della domanda basterà selezionare l’opzione Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2 / BANCHE 2 BIS.

Le linee di finanziamento Ripresa Trentino sono rese disponibili al fine di concorrere al fabbisogno relativo a costi del personale, investimenti e/o capitale circolante conseguenti all’emergenza COVID-19. La regolamentazione interna del Fondo Centrale di Garanzia, impone che le risorse ottenute non possano essere destinate al pagamento di tasse, contributi, oneri fiscali, etc.

L’amministrazione provinciale revocherà il contributo ai sensi del punto 5 del paragrafo 6 delle disposizioni attuative:

  1. qualora l’operatore economico non provveda al pagamento degli interessi dovuti all’istituto finanziario che ha erogato il finanziamento;
  2. nel caso di cessazioni che comportino l’estinzione del finanziamento prima dei 24 mesi (per esempio cessazione dell’impresa o mancato utilizzo del finanziamento da parte dell’operatore economico).

Attenzione: in caso di subentro nel contributo concesso, l’eventuale revoca riguarderà l’operatore economico subentrante.

A seguito di eventuale trasferimento totale o parziale d’azienda ad impresa avente sede legale o unità operativa nel territorio provinciale trentino, nonché di trasformazione, fusione e scissione societaria, i contributi non ancora concessi o liquidati possono essere concessi o corrisposti al soggetto subentrante che lo richiede. In caso di vigenza degli obblighi dei Protocolli Ripresa Trentino, ove i contributi siano stati totalmente liquidati, il soggetto subentrante si impegna a subentrare negli obblighi. Qualora tali operazioni siano intervenute successivamente alla concessione del contributo provinciale, si specifica che le stesse non comportano una violazione del principio di unicità della domanda.

La presa in carico del finanziamento già in essere sul Plafond ripresa Trentino viene sottoscritta dal soggetto subentrante mediante la sottoscrizione dell’apposita modulistica disponibile in questa sezione

No. Dovrai scaricare la modulistica per richiedere il subentro, compilarla, firmarla e consegnarla alla tua banca che le caricherà in Piattaforma.

Per maggiori informazioni puoi consultare la sezione del sito dedicata al subentro dove potrai trovare anche la sezione dedicata alla modulistica da scaricare.

Si, qualora la fusione sia intervenuta nei primi 24 mesi del finanziamento. In particolare, se sussistono tutti i requisiti previsti, la società Beta dovrà consegnare la modulistica firmata alla banca che ha erogato il finanziamento, la quale provvederà a caricare la documentazione in Piattaforma. Al seguente link è possibile scaricare la modulistica per richiedere il subentro nel contributo concesso.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione del sito dedicata al subentro .

Si. Qualora, la società Delta sia consapevole degli obblighi previsti dai Protocolli e dai relativi criteri, dovrà consegnare la modulistica firmata alla banca che ha erogato il finanziamento, la quale provvederà a caricare la documentazione in Piattaforma. Al seguente link è possibile scaricare la modulistica per richiedere il subentro nella domanda di contributo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione del sito dedicata al subentro .

No, il subentro non può essere perfezionato qualora APIAE abbia diniegato o revocato il contributo in capo all’operatore economico richiedente.

No, in ogni istanza dovrai utilizzare una marca da bollo differente.

Sì, l’eventuale ottenimento di finanziamenti in attuazione del Protocollo, del Protocollo bis e del Protocollo Ter non preclude la possibilità di richiedere un ulteriore finanziamento ai sensi del Protocollo quater, fermo restando i limiti complessivi delle linee di credito Plafond Ripresa Trentino e la positiva istruttoria della Banca aderente.

Se hai già ottenuto un finanziamento a valere sui precedenti Protocolli Ripresa Trentino (Protocollo, Protocollo bis e Protocollo ter) hai la possibilità di richiedere un finanziamento a valere sul Protocollo quater (assistito da contributi provinciali in conto interessi), anche per l’intero importo su qualsiasi linea di finanziamento, nel rispetto dei relativi limiti di importo per ciascuna tipologia di Linea. Seguono alcuni esempi.

Tizio ha ottenuto un finanziamento a valere sul Protocollo bis di 100.000€ sulla linea BANCHE 1. Potrà presentare una domanda di finanziamento anche a valere sul Protocollo quater di 300.000€ sulla linea BANCHE 1.

Caio ha ottenuto un finanziamento a valere sul primo Protocollo di 25.000€ sulla linea BANCHE 2. Potrà presentare una domanda di finanziamento a valere sul Protocollo quater di 30.000€ sulla linea BANCHE 2.

Sempronio ha ottenuto un finanziamento a valere sul Protocollo ter di 30.000€ sulla linea BANCHE 2. Potrà presentare una domanda di finanziamento a valere sul Protocollo quater di 300.000€ sulla linea BANCHE 1.

Ricorda che puoi presentare soltanto una domanda di finanziamento “Plafond Ripresa Trentino” a valere sul Protocollo quater.

FAQ TECNICHE

Le imprese tenute all’approvazione e deposito dei bilanci sono tenute a fare riferimento a tali documenti. Solo le imprese non tenute al deposito del bilancio possono usare indifferentemente le dichiarazioni fiscali regolarmente presentate all’Agenzia delle Entrate relative a redditi o irap, o in alternativa le LIPE inoltrate all’Agenzia delle Entrate per l’anno 2019. 

Le imprese agricole possono usare in alternativa la dichiarazione IVA presentata all’Agenzia delle Entrate.

Sì, ai professionisti e al criterio di cassa.

Il bilancio 2018, nello specifico la voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni” (voce A1 del CE) del 2018.

Si considerano i compensi risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2019 (quadro RE compensi derivanti dall’attività professionale o artistica cui eventualmente aggiungere l’adeguamento agli studi di settori/ISA).

 

 

I vincoli economici della misura Ripresa Trentino sono stati definiti al fine di identificare le situazioni di crisi e calo di commesso/fatturato. A tal fine è stato individuato un insieme di indicatori sufficientemente ampio che cercasse di tenere in considerazione le diverse casistiche. Il singolo operatore economico ha facoltà di individuare l’indicatore disponibile e comunque  più favorevole.