Provincia autonoma di Trento

In questa sezione puoi consultare le informazioni relative al precedente protocollo. Le informazioni contenute in questa sezione hanno esclusivo valore di consultazione.

 

Le misure previste dal precedente Protocollo

Le misure previste dal precedente Protocollo e attivate da #ripresatrentino erano le seguenti: la sospensione delle rate del mutuo/canoni leasing o la rinegoziazione di operazioni in essere; l'attivazione di linee di finanziamenti “Plafond Ripresa Trentino” a favore di operatori economici e un servizio di supporto e consulenza gratuita sulle misure attuate.

Vedi qui sotto i dettagli delle misure che erano attivabili e l'elenco dei soggetti attuatori.

Banche ed Intermediari finanziari aderenti, su richiesta, riconoscono ai Beneficiari che ne facciano specifica richiesta la sospensione delle rate di mutui / canoni di leasing in essere alla data del 31 gennaio 2020 - consentendo l’opzione tra la sospensione dell'intera rata o quella della sola quota capitale – sino al dodicesimo mese dalla data di concessione, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. 

In alternativa, Banche e Intermediari finanziari aderenti, su richiesta, riconoscono ai Beneficiari la rinegoziazione del debito. L’allungamento della durata è ammesso fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento (alla data della presentazione della domanda), mantenendo invariate le modalità di calcolo previste nel contratto ed il tasso originario. 

È facoltà di banche ed intermediari finanziari ammettere alle misure di cui al presente Punto anche le operazioni finanziarie alle quali sia stata concessa la sospensione o l’allungamento nei 24 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, fatti salvi specifici obblighi di legge in tal senso.

Banche, Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige ed Intermediari finanziari aderenti al Protocollo si impegnano a rendere disponibili ai Beneficiari - a decorrere dal 1 aprile 2020 e sino al 31 dicembre 2020 - linee di finanziamento, per concorrere al fabbisogno (relativo ad investimenti e/o a capitale circolante con esclusione di debiti/contenziosi fiscali pregressi) per l’emergenza legata al Covid-19.

I Beneficiari che attiveranno linee di finanziamento con le Banche e gli Intermediari finanziari aderenti e linee di finanziamento con il Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige riceveranno un contributo in conto interessi dalla Provincia, determinato in ragione dei 24 mesi di durata dei finanziamenti.

Banche e intermediari finanziari aderenti al Protocollo si impegnano a fornire agli operatori economici supporto e consulenza gratuita limitatamente alla preparazione di quanto necessario per le richieste di sospensione delle rate/rinegoziazione, di finanziamenti a valere sul Plafond Ripresa Trentino, di attivazione della garanzia del Confidi.

In relazione alla Misura di sospensione rate o rinegoziazione dei mutui, qualora i finanziamenti risultino assistiti da garanzia Confidi, quest’ultima permane valida e confermata sino alla nuova scadenza; tale variazione non comporta alcun onere aggiuntivo per le imprese. Nel caso in cui la rinegoziazione sia accompagnata da nuovo finanziamento che preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, il nuovo finanziamento è assistito da garanzia del Confidi nella misura massima consentita dalla normativa vigente e dalle caratteristiche dell’operazione.

In relazione alla misura Plafond Ripresa Trentino, i Confidi, una volta completata positivamente l’istruttoria, si impegnano a fornire la garanzia massima consentita dalla normativa vigente e dalle caratteristiche dell’operazione al finanziamento concesso ai Beneficiari. A tali operazioni non sarà applicata alcuna commissione. Ferma restando l’esclusione del rilascio di garanzie in favore delle imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”, una volta attivata l’operatività del Fondo Centrale di Garanzia PMI in relazione alle previsioni di cui all’art. 13 del DL n. 23/2000, il Confidi si impegna a valutare il proprio intervento anche a favore degli operatori economici che presentino, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” ai sensi del paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020, nonché ad altre situazioni specificatamente indicate nel citato art. 13 (imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis della Legge fallimentare, ecc.).

Per le operazioni a valere sul Plafond Ripresa Trentino FSTAA potrà essere riconosciuta la garanzia massima consentita dalla normativa vigente e dalle caratteristiche dell’operazione a condizioni da concordare, tenuto anche conto della gratuità dell’intervento del Fondo Centrale di Garanzia PMI ai sensi dell’art. 49 del D.L. n. 18/2020. 

In caso le parti convengano, alla scadenza delle linee di finanziamento a valere sul Plafond Ripresa Trentino, la rateizzazione del rimborso, il Confidi concederà la garanzia per tutta la durata del piano di ammortamento ad una commissione massima pari allo 0,5% dell’importo garantito; resta inteso che le commissioni massime del Confidi verranno azzerate qualora fosse disposta la gratuità dell’intervento del Fondo Centrale di Garanzia.

Al 27 agosto 2020 gli aderenti erano i seguenti (per aggiornamenti sulle adesioni al Protocollo  consultare QUI ):

  BANCHE/INTERMEDIARI SOSPENSIONE RATE RINEGOZIAZIONE MUTUI FONDO RIPRESA TRENTINO SUPPORTO CONSULENZA GRATUITA    
 
CASSA CENTRALE BANCA (*)
 
SI
 
SI
 
SI
 
SI
   
 
MEDIOCREDITO TAA (**)
 
SI
 
SI
 
SI
 
SI
   
 
FONDO STRATEGICO TAA
 
NO
 
NO
 
SI
 
SI
   
 
SPARKASSE (***)
 
SI
 
SI
 
SI
 
SI
   
 
VOLKSBANK
 
SI
 
SI
 
SI
 
SI
   
BANCA VALSABBINA SI SI SI SI    
CREVAL NO SI NO SI    
 
COOPERFIDI
 
garanzie a copertura operazioni attivate ai sensi del protocollo
 
CONFIDI TRENTINO IMPRESE
 
garanzie a copertura operazioni attivate ai sensi del protocollo

(*) Gruppo Cassa Centrale - Credito Cooperativo Italiano - Elenco Casse rurali aderenti:

  • Cassa Rurale Adamello Brenta
  • Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana
  • Cassa Rurale Alta Valsugana
  • Cassa Rurale Altogarda
  • Val di Fiemme Cassa Rurale
  • Cassa Rurale di Ledro
  • Cassa Rurale di Rovereto
  • Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona, Val di Cembra
  • Cassa Rurale Val di Non
  • Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella
  • Cassa Rurale Novella Alta Anaunia
  • Cassa Rurale Rotaliana e Giovo
  • Cassa Rurale Dolomiti di Fassa, Primiero e Belluno
  • Cassa Rurale Val di Sole
  • Cassa Rurale Vallagarina
  • Cassa Rurale Valsugana e Tesino

(**) Mediocredito TAA aderisce al Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1 e BANCHE 3

(***) Sparkasse non è operativa nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca/itticoltura per quanto attiene al Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2 BIS 

Plafond Ripresa Trentino

Sintesi delle caratteristiche principali delle linee di finanziamento “Plafond Ripresa Trentino” previste dal precedente Protocollo:

Linea di finanziamento Operatore economico Importo massimo del finanziamento (€) Durata base (mesi) Tasso fisso massimo Contributo max 
Provincia per 24 mesi
Banche 1 Con garanzia CONFIDI

fino a 300.000 (*)

(comunque non più del 50% del fatturato)

24 0,40% 0,40%
Banche 2 Senza garanzia Confidi 25.000 24 0,60% 0,60%
Banche 2 bis (°) Con garanzia Fondo Centrale di Garanzia(')

30.000

(comunque non più del 25% del fatturato)

24 0,60%
(per i primi 24 mesi)
0,60%
Banche 3
(attualmente attivabile presso: Cassa Centrale Banca, Mediocredito TAA, Sparkasse, Volksbank, Banca Valsabbina
Con garanzia CONFIDI

300.000 / 1.250.000

(comunque non più del 50% del fatturato)

24 0,90% 0,40%

FSTAA
(subordinatamente a conferma di disponibilità del plafond da parte di Finint)

 

Imprese più strutturate

600.000 / 1.500.000

 

(comunque non più del 50% del fatturato)

 

24 0,90% 0,40%

(*) Incrementabile del 50% in caso di necessità di anticipare le risorse della cassa integrazione ex art. 19 del D.L. 17.03.20, n. 18.
(°) Attivabile, nel corso dell’istruttoria, a cura dell’istituto di credito
(') Con garanzia Cooperfidi se operatore economico agricolo

NB: L’importo massimo del finanziamento della Linea Banche 1 e Linea Banche 3 dovrà comunque risultare non superiore al 50% del fatturato dell’esercizio 2019 (esercizio 2018 se non approvato il Bilancio 2019; ovvero dichiarazione fiscale qualora l’operatore economico non sia tenuto alla approvazione/deposito del bilancio ovvero tutte le dichiarazioni LIPE operazioni attive dell’anno 2019 ovvero dalla dichiarazione IVA per le imprese agricole).

Il contributo annuo in conto interessi dalla Provincia sarà liquidato, mediante bonifico bancario eseguito dalla Provincia sul conto corrente intrattenuto dal Beneficiario presso il soggetto finanziatore ovvero per il FSTAA sul conto corrente presso cui è stato accreditato il finanziamento e riportati nella comunicazione di avvenuta erogazione.
Il contributo provinciale coprirà il 100% degli interessi passivi nel caso in cui gli Operatori Economici abbiano attivato le seguenti linee di finanziamento: Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1, Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2 e Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2 bis. Considerate dimensioni e caratteristiche delle altre due linee di finanziamento, i contributi relativi alle operazioni sul Plafond Ripresa Trentino BANCHE 3 e Plafond Ripresa Trentino FSTAA copriranno la quota di interessi pari allo 0,40%; gli oneri connessi alla quota residua dei quesi interessi passivi resteranno in capo al Beneficiario.
In ogni caso, il contributo in conto interessi della Provincia è limitato i.) agli interessi effettivamente dovuti dall’Operatore Economico e ii.) ai primi 24 mesi a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento. Il contributo in conto interessi della Provincia non è previsto in caso di eventuali richieste di integrazione accordate dalle Banche sulle linee di finanziamento Plafond Ripresa Trentino (Linea Banche 2bis) già erogate agli operatori economici.
Banche e Intermediari finanziari si impegnano a comunicare tempestivamente ad APIAE - tramite pec - eventuali mancati pagamenti degli interessi. In tal caso APIAE procederà alla revoca del contributo provinciale.
Qualora nell’attivazione del Plafond Ripresa Trentino ricorrano i presupposti per operare nel perimetro delineato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 e s.m.i., Banche e Confidi collaboreranno al fine di promuovere l’intervento del Fondo Centrale di Garanzia PMI oltre la percentuale dell’80%.

   

I beneficiari

Ai sensi del precedente Protocollo, potevano aderire gli operatori economici che, in qualsiasi forma, esercitino imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA attiva che hanno subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza legata al Covid-19. 

Gli operatori economici dovevano inoltre:

  • avere sede legale o unità operative nel territorio della Provincia autonoma di Trento alla data del 24 marzo 2020;
  • aver subìto un impatto negativo nell’intervallo temporale che va dal 1° marzo 2020 all’ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda (“Periodo di osservazione”);
  • non avere esposizioni debitorie, alla data del 31 dicembre 2019, classificate presso la Banca concedente come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Sono comprese le imprese che, al 31 dicembre 2019 non evidenziavano esposizioni deteriorate, ma che hanno incontrato difficoltà o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente all'emergenza legata al Covid-19. 

L’impatto negativo era riscontrato al ricorrere di una delle seguenti situazioni: 

  1. riduzione di almeno il 10% del fatturato e/o dei compensi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
  2. riduzione di almeno il 10% dell'andamento delle presenze e/o degli arrivi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
  3. riduzione di almeno il 10% delle prenotazioni/degli ordinativi nel Periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;
  4. riduzione di almeno il 10% degli incassi da vendite/prestazioni nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. 

Nel solo caso di operatori economici operanti da meno di un anno, il confronto riguardava il valore medio mensile registrato nel periodo che va dal 1° marzo 2020 all’ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda e il valore medio mensile dei mesi di effettiva operatività antecedenti al mese di marzo 2020.

   

Accordo CIGD

Consulta l'accordo quadro fra la provincia di Trento e le parti sociali trentine sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per l’attuazione dell’art. 22 del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020.

Vai all' ACCORDO CIGD